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Corte d'Appello di Bologna > Licenziamento Collettivo
Data: 16/05/2006
Giudice: Minutillo Turtur
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 251/06
Parti: Non Disponibile
LICENZIAMENTO COLLETTIVO – REQUISITI E FINALITÀ DELLA COMUNICAZIONE AI SENSI DEL NONO COMMA DELL’ART. 4: CONTESTUALITÀ, COMPLETEZZA E IDONEITÀ A CONSENTIRE UN CONTROLLO DA PARTE DEL LAVORATORE


Un dipendente di Poste Italiane collocato in mobilità a seguito di una procedura di cui alla legge 223/1991 chiedeva al Tribunale del lavoro di Bologna la declaratoria di illegittimità del suo licenziamento a lui intimato in data 19.11.2001, e/o previa declaratoria di nullità degli accordi sindacali intervenuti con le OO.SS. Il Tribunale, con sentenza n. 829/2004, accoglieva la domanda evidenziando, tra l’altro, la mancanza di contestualità tra la comunicazione di recesso e la comunicazione dell’elenco dei lavoratori in violazione del disposto di cui al nono comma dell’art. 4 della legge n. 223/1991. Avverso la sentenza proponeva appello Poste Italiane, che viene respinto dalla Corte sul presupposto della rilevanza – ed assorbenza, rispetto agli altri motivi di censura del licenziamento – del vizio sopra richiamato. La decisione merita attenzione anche perché relativa alla medesima procedura di mobilità per la quale la stessa Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 10 novembre 2005 n. 826/05, aveva respinto le istanze del lavoratore licenziato (v. RGL News n. 1/2006, pag. 13 ss.).

La Corte d’Appello evidenzia in primo luogo che lo scopo delle contestualità delle comunicazioni “deve essere individuato nella possibilità per il lavoratore e per gli altri destinatari di controllare la regolarità della procedura, il rispetto dell’accordo alla base della stessa, il rispetto dei criteri di scelta del lavoratore da licenziare sulla base del concreto confronto con gli altri nominativi e con le qualità e caratteristiche dei singoli lavoratori coinvolti.” Richiamando Cass. n. 5578/2004, Cass. n. 5770/2003, Cass. n. 15898/2005 i giudici bolognesi evidenziano che la contestualità deve essere intesa in senso rigoroso sia in relazione ai tempi delle comunicazioni e dell’inoltro della lettera di licenziamento al lavoratore, che in relazione ai contenuti delle comunicazioni stesse “che devono consentire al lavoratore e alle organizzazioni sindacali un vaglio effettivo ed oggettivo dei criteri applicati” circostanze, queste, non ravvisate nel caso in esame, non solo per la “distanza di tempo considerevole tra la comunicazione del licenziamento e la comunicazione agli uffici e alle associazioni di cui all’art 4 comma 9 della legge n. 223/1991” ma anche perché la comunicazione risultava “incompleta nel suo contenuto avendo ad oggetto solo l’elenco dei lavoratori che sarebbero stati licenziati sempre nell’ambito della stessa procedura ma con diversa decorrenza (31.3.2002)”. Il riconoscimento di un diritto di controllo proprio del lavoratore (e non semplicemente tramite le organizzazioni sindacali) è importante, specie se si considera che la stessa Corte, nella citata sentenza n. 926/05 – con riferimento alla comunicazione di avvio della procedura e sul presupposto della non invocabilità da parte dal singolo dipendente licenziato di eventuali insufficienze della stessa – aveva affermato: “poiché il lavoratore non è destinatario della comunicazione di avvio della procedura e non è abilitato a partecipare all’esame della situazione di crisi e a proporre soluzioni di crisi della stessa, non può far valere in giudizio a propria tutela, in ogni caso, l’inadeguatezza della comunicazione”.

Sulla base di tali principi la Corte d’Appello di Bologna ha ritenuta corretta la decisione del giudice di primo grado circa la decisiva mancanza della contestualità delle comunicazioni nel caso in esame, essendo le stesse state effettuate dal datore di lavoro a distanza di oltre quindici giorni dalla comunicazione del licenziamento al lavoratore, in assenza di qualsiasi giustificato motivo a carattere oggettivo in ordine alla tardiva comunicazione agli uffici regionali